Alcol e Guida (Art. 186 cds)

Competenza:
Maggiorenni: Tribunale.
Minori di anni 18: Tribunale per i minori.

Informativa reato:
Maggiorenni: Procura Repubblica presso il Tribunale.
Minori di anni 18: Procura Repubblica presso Tribunale per Minori.

Qual'e' il tasso alcolemico?
Chi conduce un veicolo e' considerato in stato di ebbrezza qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Lo stabilisce il comma sei dell'art. 186 cds.

Conseguenza pratiche su strada:
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti previsti dal comma 4 dell'art. 186, gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Chi sono gli organi di polizia stradale?
Sono elencati nei comma 1 e 2 dell'art. 12 del codice della strada:
- Specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Corpi e servizi di Polizia Provinciale
- Corpi e servizi di Polizia Municipale
- Funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale
- Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello stato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali
- Sindaco i Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

A chi puo' essere chiesto di sottoporsi alla prova per l'acccertamento del tasso alcolemico ?
A chiunque conduce un veicolo (non necessariamente a motore): il primo comma dell'art. 186 parla infatti di divieto di "guidare" in stato di ebbrezza.

Che cos'e' un veicolo ?
E' spiegato nell'art. 46 del cds dove si dice dove si dice che si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, purché non superino determinati limiti indicati nel regolamento di esecuzione.

E' possibile richiedere ad un passeggero di sottoporsi alla prova alcolemica ?
No in quanto la norma e' rivolta solamente a chi guida un veicolo.

Riepilogandoquando gli organi di Polozia Stradale possono invitare una persona a sottoporsi alla prova alcolemimca ?
In tre casi:
- Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 (cioe' quelli effettuati anche con apparecchi portatili) hanno dato esito positivo.
- In ogni caso di incidente.
- Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando.

Dove puo' essere effettuata la prova colemica ?
Quella con gli strumenti anche portatili "propedeutica" a quella "ufficiale" ovunque e pertanto anche su strada, purché nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica. Quella con gli strumenti e procedure previsti dal regolamento (in pratica con l'etilometro), anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando. Presso le strutture sanitarie in caso di incidente stradale se la persona e' stata sottoposta a cure mediche.


Quali le conseguenze per chi conduce veicoli superando il limte alcolemico ?
- E' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi (da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno).
- Se la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o automezzo pesante (patente superiore) con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida.
- Come previsto dall'art. 223 cds, l'organo accertatore (forze dell'ordine) della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro 10 giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
- Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida.
- Se il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
- Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
- Per la violazione, oltre all'arresto fino ad un mese e l'ammenda da duecentocinquantotto a milletrentadue Euro, e' prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10.
- Per le patenti rilasciate successivamente al 1° Ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
- Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non e' applicabile il disposto dell'art. 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di piu' violazioni accertate contemporaneamente.
- Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
- Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
- Qualora il tasso alcolemico accertato a seguito del reato di guida in stato di ebbrezza risulti di valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), il prefetto, in via cautelare, dispone anche la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

Rifiuto di sottoporsi alla prova "veloce" su sa con apparecchi anche portatili. Rifiuto di sottoporsi alla prova con etilometro od altri strumenti stabiliti dal regolamento. Quali le conseguenze ?
Le conseguenze sono le stesse del precedente punto, (QUALI LE CONSEGUENZE PER CHI CONDUCE VEICOLI SUPERANDO IL LIMITE ALCOLEMICO) ad eccezione che in questi due casi vi e' la possibilita' di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioe' con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono.

E' obbligatorio sottoporre preventivamente la persona a prova "veloce" su strada ?
No. Si tratta di una possibilita' per rendere piu' snello il lavoro degli organi di polizia stradale che possono così effettuare piu' controlli.

E' obbligatorio sottoporre preventivamente la persona a prova con etilometro ?
No. In quanto l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza puo' essere effettuato anche con descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono.

E' prevista la sospensione della patente qualora il reato sia accertato alla guida di bicicletta ?
-La sospensione della patente di guida e' prevista solamente se necessaria per condurre il veicolo alla guida del quale e' stato trovato il responsabile dell'infrazione di guida in stato di ebbrezza e pertanto non puo' essere sospesa (e quindi ritirata) al conducente di veicolo per la guida del quale non necessita patente.
- Per lo stesso principio non e' prevista la decurtazione di punti.

Quindi nessun rischio sulla patente per il conducente di bicicletta ?
E' possibile disporre comunque la revisione della patente di guida della quale si e' titolare. Questo perché il legislatore si e' preoccupato di tutelare la sicurezza della circolazione prevedendo che puo' essere disposta la revisione della patente anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi si sia verificata conducendo un veicolo per il quale il titolo abilitativi alla guida non sia necessario. Questo in quanto e' sufficiente che il comportamento irregolare di guida dia adito ad incertezza logica in ordine all'idoneita' del conducente, nel senso che sussista la possibilita' logica che siano venuti meno i requisiti psicofisici o l'idoneita' tecnica prescritti per il possesso della patente.
Ne consegue che, mentre nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza alcolica un veicolo per la guida del quale non e' prevista patente alcuna, non puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa, puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti di coloro che, pur conducendo un veicolo per il quale non e' richiesto titolo autorizzatorio alla guida, sono titolari di patente di guida.

Chi e' competente per la revisione della patente di guida ?
L'ex MCTC ora DTT (dipartimento dei trasporti territoriali).